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Legge 01/08/2002 n. 166

-Il testo vigente dell'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, come modificato dalla Legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa 1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico- finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni

a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare

b) costi stimati per ciascuno degli interventi

c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento

d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati

e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.

2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonchè alle ulteriori disposizioni della medesima Legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi

a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1

b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione

c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Mini-

d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo

e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario

f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti

g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata Legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria

h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies della citata Legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della Legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente

i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni

l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonchè della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva

n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale

o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonchè quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni della presente Legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2. 3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere disposta con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto Decreto sono dichiarate la compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica dell'intervento nonchè la pubblica utilità dell'opera; lo stesso Decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attività previste nel progetto approvato.

4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione mentari, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.

5. Ai fini della presente Legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni

 

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